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Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 30/05/2007 (Rv. 597612 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE | Dichiarazione di nomina - Termine - Natura - Tardività - Eccezione - Soggetto legittimato - Deduzione da parte dell'altro contraente - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597612-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE

Qualora il promittente venditore abbia stipulato il contratto per sé o per persona da nominare, la scadenza del termine-non perentorio- previsto dall'art.1402 cod. civ. per la dichiarazione di nomina (se le parti non abbiano diversamente convenuto), può essere eccepita soltanto dall'altro contraente, nel cui interesse il suddetto termine è previsto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)