Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 30/05/2007 (Rv. 597612 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE | Dichiarazione di nomina - Termine - Natura - Tardività - Eccezione - Soggetto legittimato - Deduzione da parte dell'altro contraente - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE
Qualora il promittente venditore abbia stipulato il contratto per sé o per persona da nominare, la scadenza del termine-non perentorio- previsto dall'art.1402 cod. civ. per la dichiarazione di nomina (se le parti non abbiano diversamente convenuto), può essere eccepita soltanto dall'altro contraente, nel cui interesse il suddetto termine è previsto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)