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Sez. 2, Sentenza n. 1823 del 14/02/1992 (Rv. 475721 - 01)

Contratti in genere - Contratto per persona da nominare - Dichiarazione di nomina - In genere | Invalidità o intempestività - Conseguenze - Nullità del contratto - Esclusione - Efficacia tra i contraenti originari - Sussistenza - Eccezione di invalidità o intempestività della dichiarazione relativamente ad un contratto preliminare - Deduzione da parte di un terzo estraneo - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475721-01

Contratti in genere - Contratto per persona da nominare - Dichiarazione di nomina - In genere

L'invalidità o l'intempestività della dichiarazione di nomina del terzo non comporta la nullità del contratto per persona da nominare, ma ne restringe unicamente l'efficacia nei rapporti fra i contraenti originari. Ne consegue che con riguardo ad un contratto preliminare la questione della validità e tempestività di tale dichiarazione può essere sollevata solo nell'ambito dei rapporti che legano il promittente, il promissario ed il terzo nominato, ma non può essere in nessun caso dedotta da un terzo estraneo, il quale non potrebbe derivarne effetti a lui favorevoli, neppure quando vanti a sua volta sulla base di un autonomo rapporto intercorso con il medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 1405, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)