Sez. 3, Sentenza n. 6842 del 03/04/2015 (Rv. 634828 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, cod. civ. - Spettanza al coltivatore diretto e non all'imprenditore agricolo - Delimitazione - Compatibilità con l'attività di allevamento del bestiame - Limiti.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, cod. civ., spettante al coltivatore diretto e non all'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la qualifica di "coltivatore diretto" si desume dalla disciplina di cui agli artt. 1647 e 2083 cod. civ., sicchè l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, attività con la quale è compatibile quella di allevamento del bestiame solo qualora quest'ultima si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2751 bis n. 4, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)