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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11917 del 16/05/2018 (Rv. 648587 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Insinuazione al passivo - Credito vantato da società semplice agricola - Riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 4 c.c. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648587-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

L'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)