diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6737 del 15/06/1995 (Rv. 492868 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile e contributo per il mantenimento dei figli - Aggiornamento periodico per le variazioni del potere di acquisto della moneta - Necessità.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492868-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Nelle obbligazioni relative al pagamento dell'assegno divorzile e del contributo per il mantenimento dei figli, come in quelle alimentari, la determinazione monetaria della prestazione non è fine a se stessa, ma è legata ad un determinato potere di acquisto, che deve essere salvaguardato non ostante il variare del valore intrinseco della moneta, per non compromettere la funzione delle suddette obbligazioni, che consiste nell'attribuire al beneficiario un apporto periodico incidente "in misure reale" sulle sue condizioni di vita. Pertanto, nei confronti di tali obbligazioni - che si differenziano dalla obbligazioni cosiddette di valuta, assoggettate al principio nominalistico - si deve tener conto del variare del potere di acquisto della moneta sia ai fini del loro aggiornamento periodico, sia anche ai fini della loro stessa liquidazione, specialmente quando intercorre un notevole lasso di tempo tra il momento della liquidazione e l'epoca alla quale le prestazioni sono riferite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)