Sez. 1, Sentenza n. 3080 del 20/05/1985 (Rv. 440774 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
L'assegno di divorzio configura l'espressione monetaria di un debito di valore, rivolto, nella sua unitaria consistenza, ad attribuire ad uno degli "ex" coniugi un apporto periodico incidente in misura reale sulle sue condizioni di vita, in considerazione delle ragioni dello scioglimento del matrimonio, del contributo dato alla famiglia e della disparità delle situazioni economico- patrimoniali dei divorziati. Pertanto, la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo la liquidazione di detto assegno ne giustifica una corrispondente revisione dell'ammontare, per un'erogazione di denaro che mantenga inalterato il valore della prestazione (senza possibilità di distinguere fra i sopraindicati criteri posti a fondamento della sua originaria quantificazione), sempreché non sia intervenuto anche un mutamento delle indicate situazioni economiche dei coniugi, che richieda un adeguamento in termini reali della entità della prestazione stessa. (V 2687/82, mass n 420537).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)