Sez. 3, Sentenza n. 24624 del 17/04/2018 Ud. (dep. 31/05/2018) Rv. 273369 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso per cassazione - Ricorso mancante del motivo di impugnazione - Motivo di impugnazione non attinente alla sentenza impugnata - Assimilabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI
L'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata. (Fattispecie in cui l'imputato del delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di diversa tipologia ma tutte rientranti nel "genus" delle droghe pesanti, aveva proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della continuazione, mentre la sentenza non aveva apportato alcun aumento di pena a tale titolo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)