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Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 259425 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione - Assenza del requisito di specificità dei motivi - Sussistenza - Effetti - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259425-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)