diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 13500 del 20/05/2019 (Rv. 654038 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Litispendenza - Effetti - Riassunzione del processo davanti al giudice preventivamente adito - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654038-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione ma la parte può far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello avesse erroneamente fatto discendere dall'ipotizzata - ma insussistente - inadempienza a un presunto obbligo di impugnare o in alternativa di proporre nuova azione di merito, anche rispetto a quella proposta e definita con dichiarazione di litispendenza, la conseguenza della prescrizione del diritto al risarcimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)