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Sez. L, Sentenza n. 6558 del 20/12/1985 (Rv. 443625 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - EFFETTI DELLA RELATIVA DECLARATORIA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443625-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - EFFETTI DELLA RELATIVA DECLARATORIA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - INAMMISSIBILITÀ.*

Per effetto della dichiarazione di litispendenza il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di Competenza ex art. 42 cod. proc. civ., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione e la parte può far valere il suo diritto soltanto nel diverso processo preventivamente instaurato. (V 2977/73, mass n 366445; (V 2853/67, mass n 330446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)