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Sez. 5, Sentenza n. 8304 del 04/04/2013 (Rv. 626206 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SUBINGRESSO NELLE AZIONI E NEI PRIVILEGI DELL'AMMINISTRAZIONE | Notaio - Solidarietà per il pagamento dell'imposta - Pagamento - Surrogazione nei confronti delle parti - Aumento di capitale di società poi fallita - Impossibilità di esercitare la rivalsa - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Manifesta infondatezza - Fondamento - Coerenza con il diritto comunitario - Mera "quaestio facti" dell'insolvenza dello specifico debitore.
Stato
decisa il 2013-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626206-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SUBINGRESSO NELLE AZIONI E NEI PRIVILEGI DELL'AMMINISTRAZIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - espressione del principio di solidarietà del notaio con le parti per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro su atto soggetto ad omologazione - per presunta irragionevolezza della stessa, laddove, nelle more del giudizio, la società sia stata dichiarata fallita ed il fallimento sia stato chiuso per insufficienza dell'attivo, con la conseguenza che il notaio rogante l'atto (nella specie, aumento del capitale) non avrebbe alcuna concreta possibilità di rivalsa; l'art. 58 del d.P.R. cit. prevede infatti il diritto di surrogazione legale del notaio che abbia pagato l'imposta per tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria, trattandosi da una parte, di disciplina complessiva coerente con la sentenza della Corte di giustizia UE 1° luglio 2010, C-35/09, secondo cui l'art. 4 della direttiva CEE del Consiglio 17 luglio 1969, n. 335, non osta a che uno Stato membro preveda la responsabilità solidale del pubblico ufficiale che ha redatto o ricevuto un atto purché detto pubblico ufficiale disponga del potere di esercitare l'azione di regresso e, dall'altra, di mera "quaestio facti" - l'insolvenza dello specifico debitore - che, come tale, non può avere ingresso in un giudizio di costituzionalità.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 58 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)