Sez. 5, Sentenza n. 6606 del 23/03/2011 (Rv. 617252 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Atti di società - Aumento di capitale mediante conferimenti in natura - Imposta - Natura principale - Conseguenze - Responsabilità solidale del notaio rogante - Configurabilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'aumento di capitale mediante conferimenti in natura è soggetto ad imposta, nella misura indicata nella tariffa, da qualificarsi come avente natura principale, ai sensi dell'art. 27, quinto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stante la contestualità tra la delibera e la sottoscrizione dell'aumento di capitale medesimo. Ne deriva che del pagamento dell'imposta è solidalmente obbligato, ai sensi dell'art. 57 del medesimo d.P.R., anche il notaio rogante sia pure - come ritenuto dalla Corte di giustizia UE, sentenza 1° luglio 2010, in causa C-35/09 - a condizione che si accerti che il conferimento sia effettivamente avvenuto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)