Sez. L, Sentenza n. 15274 del 03/12/2001 (Rv. 550789 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 23, ultimo comma, del CCNL 1990 - 1992 per i dipendenti delle FF.SS. SpA.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, a nulla rilevando, invece, la eventuale circostanza che in precedenti giudizi la Cassazione abbia dato allo specifico problema della interpretazione della norma contrattuale in questione una soluzione diversa da quella offerta dal giudice del merito, non riguardando l'esame della Corte direttamente la norma stessa, bensì la interpretazione che di essa ha dato quest'ultimo.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'ultimo comma dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale 1990 - 1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA nel senso che, ai fini del passaggio al quinto livello stipendiale, la citata norma transitoria richiedesse un'anzianità di nove anni maturata esclusivamente nella specifica ex terza/quarta categoria propria degli operai specializzati, non essendo sufficiente un'anzianità complessiva di nove anni ripartita tra la ex terza e la ex quarta categoria, indipendentemente dal fatto che altre decisioni del giudice di legittimità abbiano avallato la interpretazione opposta.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)