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Sez. L, Sentenza n. 742 del 19/01/2001 (Rv. 545728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 per i dipendenti della FFSS s.p.a.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 per i dipendenti delle FFSS s.p.a. nel senso che, ai fini del passaggio al quinto livello stipendiale, tale norma transitoria considera sufficiente una anzianità complessiva di nove anni eventualmente ripartita tra la ex terza e la ex quarta categoria e non richiede, quindi, che tale anzianità sia stata maturata esclusivamente nella specifica ex terza/quarta categoria propria degli operatori specializzati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)