Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 24/11/1965 Ud. (dep. 31/01/1966) Rv. 100352 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITA DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NULLITA D'ORDINE GENERALE - NON RILEVABILITA NEL CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITA DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NULLITA D'ORDINE GENERALE - NON RILEVABILITA NEL CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia, come tutte quelle previste dall'art 438 cod proc pen, deve essere impugnata a norma dell'art 200 cod proc pen, e pertanto diviene definitiva quando non abbia formato oggetto di impugnazione specifica, non essendo all'uopo sufficiente il gravame proposto contro la sentenza che definisce il giudizio. Tale principio, invero, non subisce eccezione nel caso in cui si tratti di nullita di ordine generale, riconducibile alla previsione dell'art 185 n 3 cod proc pen, poiche l'insanabilita prevista da questa norma deve essere intesa come possibilita di rilevare anche di ufficio il vizio, sempre che il provvedimento viziato si trovi ancora legittimamente sub iudice, mentre, quando manchi questo presupposto, per non essere stato esperito dall'interessato il mezzo di impugnazione previsto dalla legge, anche il provvedimento affetto da nullita insanabile diviene definitivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)