Sez. 1, Sentenza n. 9914 del 11/05/2005 (Rv. 584016 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Processo verbale di accertamento - Ingiunzione di pagamento - Richiesta al Comune di effettuazione di notifica a mezzo messi comunali - Disciplina "ex" legge n. 27 del 1978, abrogativa, "in parte qua", delle disposizioni del capo V del d.P.R. n. 39 del 1953 - Applicabilità "ratione temporis" - Trasformazione in tassa di possesso, "ex" art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., nella legge n. 53 del 1983 - Perdurante applicabilità - Notifica a mezzo messi comunali - Obbligo per i Comuni - Conseguente responsabilità per inadempimento - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE
Con riguardo alla richiesta, rivolta dall'Ufficio del registro al Comune, di notificare a mezzo di messi comunali il processo verbale di accertamento o di ingiunzione di pagamento afferente ad omesso o insufficiente pagamento di tassa automobilistica, la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, entrata in vigore l'11 aprile 1978, abrogativa, "in parte qua", delle disposizioni del capo V del d.P.R. n. 39 del 1953 - non modificata per effetto del d.l. n. 953 del 1982, convertito, con modif., nella legge n. 53 del 1983, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso di autoveicoli - , la quale non contiene alcuna espressa previsione del potere di avvalimento di detti messi per le notifiche in questione, le cui modalità individua specificamente. In mancanza di uno specifico fondamento legislativo, è esclusa la legittimità di un siffatto avvalimento nel periodo intercorrente tra il 13 giugno 1990 - data dell'abrogazione, ad opera dell'art. 64, comma primo, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, della disciplina degli artt. 273 e 274 del r.d. n. 383 del 1934, che abilitava i messi comunali, in attuazione del generale dovere di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, a notificare, previa esplicita richiesta, atti provenienti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle da cui dipendevano, onde la responsabilità del comune in caso di omessa notifica - e il 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, il cui art. 10 consente l'esercizio del potere di cui si tratta nelle ipotesi residuali di impossibilità di notifica diretta a mezzo del servizio postale o di altre forme di notificazione previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 273 com. 5, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 274, Legge 04/12/1978 num. 27 art. 2, Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 com. 1 CORTE COST., Legge 03/08/1999 num. 265 art. 10, Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 CORTE COST., DPR 11/03/1953 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)