Sez. 3, Sentenza n. 11469 del 21/06/2004 (Rv. 573760 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Richiesta al Comune, ex art. 60 del d.P.R. n.600 del 1973, dell'effettuazione della notifica a mezzo di messi comunali - Conseguente rapporto instauratosi tra amministrazione finanziaria e Comune - Mandato "ex lege" - Configurabilità - Conseguenze - Omissioni o vizi della notifica - Responsabilità contrattuale del Comune - Configurabilità - Termine di prescrizione decennale - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
Quando l'amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge (nella specie, dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione agli art. 273, quinto comma e 274, R.D. n. 383 del 1934, applicabile "ratione temporis") provvede alla notificazione degli avvisi di accertamento (o di altri atti) a mezzo di messi comunali, facendone richiesta all'amministrazione comunale dalla quale questi dipendono, sorge un rapporto di preposizione che deve essere qualificato come "mandato ex lege", la cui violazione può costituire responsabilità contrattuale (e non già aquiliana); ne consegue che l'eventuale credito risarcitorio dell'amministrazione finanziaria, in quanto fondato sulla responsabilità contrattuale del Comune, è soggetto a prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Legge 03/03/1934 num. 383 art. 274, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 273, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)