Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 11/03/1997 (Rv. 502957 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | Forma - Compravendita immobiliare - Atto scritto - Necessità - Fattispecie relativa a condotte pretesamente ratificatorie consistenti nell'incasso del prezzo, nella consegna dell'immobile e in comunicazione scritta per l'esecuzione di pratica di condono edilizio.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA
La ratifica del contratto di vendita immobiliare concluso da un soggetto privo di idoneo potere rappresentativo richiede la forma scritta "ad substantiam", poiché l'art. 1399 cod. civ. impone per la ratifica la medesima forma prescritta per il contratto cui essa si riferisce. (Nella specie la S.C., in riferimento a vendita immobiliare compiuta a nome di una società di persone da un solo socio amministratore in violazione di clausola dell'atto costitutivo richiedente una rappresentanza congiuntiva, ha ritenuto giustificata l'esclusione, da parte del giudice di merito, di un valore di ratifica all'incameramento del prezzo e alla consegna dell'immobile, rappresentanti mere operazioni e non negozi giuridici, ma ha annullato la sentenza impugnata per l'omesso esame della eventuale idoneità al fine in questione di una comunicazione scritta agli acquirenti - asseritamente proveniente da un subentrato amministratore unico - inerente allo svolgimento di una pratica di condono edilizio necessaria ai fini della formalizzazione notarile della compravendita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)