Sez. 2, Sentenza n. 1365 del 18/03/1989 (Rv. 462208 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORMA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORMA.*
La ratifica dei contratti conclusi da chi ha agito come rappresentante senza averne i poteri deve essere compiuta con la osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto da ratificare; pertanto, trattandosi di vendita o promessa di vendita di beni immobili (per le quali è richiesta ad substantiam l'atto scritto) è necessario che anche la ratifica rivesta la Forma scritta, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., ancorché a tal fine non occorra l'adozione di formule sacramentali o solenni, essendo pur sempre necessario (e sufficiente) che sia comunque manifestata per iscritto la volontà del dominus di far proprio il contratto concluso dal falsus procurator e che tale volontà risulti in maniera diretta dell'atto. (Conf 1554/66, mass n 323088).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)