Sez. 3, Sentenza n. 3199 del 26/11/1973 (Rv. 367022 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO DELLA PARTE CHE HA RICEVUTO LA CAPARRA PER INADEMPIMENTO DELL'ALTRA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MERO RITARDO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO DELLA PARTE CHE HA RICEVUTO LA CAPARRA PER INADEMPIMENTO DELL'ALTRA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MERO RITARDO - IRRILEVANZA.*
Perche la parte che ha ricevuto la caparra possa recedere legittimamente dal contratto per l'inadempimento dell'altra parte, ritenendo la caparra, a norma dell'art 1385 cod civ, non basta una temporanea violazione del vincolo contrattuale, giacche l'inosservanza dell'estremo cronologico puo avere rilievo - ai fini tanto della risoluzione che del recesso - solo se dia luogo ad una situazione di effettivo inadempimento e non pure se si risolve in semplice ritardo od inosservanza di modalita accessorie, i quali trovano adeguata sanzione nel risarcimento del danno. (Conf 2492/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)