Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 21/11/1981 (Rv. 416998 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI TRATTENERE LA CAPARRA FINO ALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI PRETESI - PROVA DEI DANNI - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI TRATTENERE LA CAPARRA FINO ALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI PRETESI - PROVA DEI DANNI - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Anche in caso di risoluzione del contratto, il diritto del contraente non inadempiente di trattenere la caparra confirmatoria fino alla liquidazione dei danni pretesi, comporta pur sempre a carico di detta parte l'Onere di provare i danni medesimi, secondo i principi generali. Con la conseguenza che, in difetto di una tale prova, la funzione di garanzia della caparra si esaurisce, ed ancorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per colpa dell'altro contraente la caparra stessa deve essere restituita. (V 3199/73, mass n 367022; (V 1521/64, mass n 302187; (V 3044/63, mass n 264685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)