Sez. 3, Sentenza n. 42439 del 05/05/2016 Ud. (dep. 07/10/2016) Rv. 267903 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Circostanze attenuanti generiche - Attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. - Rapporti.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di reati sessuali, all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. (casi di minore gravità) non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, mentre per la concedibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e non quelli indicati nel comma secondo del predetto articolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)