Sez. 3, Sentenza n. 1192 del 08/11/2007 Ud. (dep. 11/01/2008) Rv. 238551 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Attenuanti generiche - Attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. - Rapporti.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di reati sessuali, all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. (casi di minore gravità) non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto mentre per la concedibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e non quelli indicati nel comma secondo del predetto articolo. (Conf.: Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40453, Tolomelli, non massimata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)