diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 20/02/1986 (Rv. 444549 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - IN GENERE - TRASMISSIONI VIA ETERE NELL'AMBITO LOCALE - INTERFERENZE - TUTELA GIURIDICA - RIPETIZIONE DI PROGRAMMI STRANIERI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444549-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - IN GENERE - TRASMISSIONI VIA ETERE NELL'AMBITO LOCALE - INTERFERENZE - TUTELA GIURIDICA - RIPETIZIONE DI PROGRAMMI STRANIERI - ESCLUSIONE.*

Qualora due imprenditori privati, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, impegnino, per trasmissioni televisive via etere in ambito locale, la medesima frequenza o canale, con conseguenti reciproche interferenze, il criterio della priorità dell'uso di fatto di quella frequenza, al fine della soluzione del conflitto fra loro (in via possessoria, od anche con Azione di concorrenza sleale), è applicabile solo nel caso di diffusione di programmi nazionali nell'indicato ambito (in quanto esplicazione della libertà di iniziativa economica; V. Sent. Della Corte costituzionale n. 225 del 1974), non anche nella diversa ipotesi della ripetizione di programmi televisivi stranieri. In tale situazione, infatti, l'autorizzazione ministeriale, ai sensi degli artt. 38 e segg. della legge 14 aprile 1975 n. 103, ovvero l'abilitazione provvisoria contemplata in via transitoria dall'art. 44 della citata legge per chi abbia tempestivamente presentato istanza di autorizzazione, costituiscono, a differenza di quanto si verifica per le trasmissioni nazionali, indefettibile presupposto della liceità dell'Esercizio televisivo, con l'ulteriore conseguenza che un'attività illecitamente compiuta, in difetto di detta autorizzazione od abilitazione provvisoria, non è qualificabile come preuso suscettibile di tutela giuridica. (V 6339/84, mass n 437939).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 38, Legge 14/04/1975 num. 103 art. 44 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)