Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015 (Rv. 636692 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Applicazione del d.m. n. 140 del 2012 - Mancata indicazione dell'aliquota applicata - Presunzione di applicazione dei valori medi - Insussistenza - Liquidazione contenuta entro i limiti, minimo e massimo, della tariffa - Sufficienza - Vincolatività dei limiti tariffari - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il d.m. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall'art. 1, comma 7, del menzionato decreto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 1 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)