Sez. 1, Sentenza n. 22983 del 29/10/2014 (Rv. 632686 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per Cassazione - Violazione dei minimi e massimi della Tariffa Professionale - "Error in iudicando" - Configurabilità - Conseguenze - Onere di specificare in ricorso i conteggi e le corrispondenti voci contestate - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio "in iudicando" e, pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un'ammissibile indagine sugli atti di causa
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)