Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001 (Rv. 545552 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Consegna diretta di copia dell'atto - Requisiti e modalità prescritti - Autorizzazione del consiglio dell'ordine - Previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto da parte dello stesso - Istituzione ed impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia - Mancanza e mancata osservanza - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 4, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 5, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 7, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 8, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)