Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 (Rv. 542297 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notificazione eseguita dall'avvocato "ex" legge n. 53 del 1994 in mancanza dei prescritti requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 4, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)