Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 26/06/1976 (Rv. 381189 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RICORSO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RICORSO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - ESCLUSIONE.*
Il termine perentorio di trenta giorni, entro cui, a norma dello art 47 capoverso cod proc civ, deve essere notificato il ricorso per regolamento di Competenza, decorre dalla comunicazione - ovvero, quale equipollente, dalla notificazione - della sentenza che abbia pronunciato sulla Competenza, ovvero, nel caso di regolamento facoltativo, dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria di tale sentenza. Ne a quest'ultima notificazione puo essere equiparata la notificazione dell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art 50 cod proc civ, per opposte finalita, e percio per la diversa natura, dell'atto di impugnazione della sentenza e dell'atto di riassunzione della causa, quest'ultimo implicando acquiescenza alla sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)