diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 04/06/1977 (Rv. 386005 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - ISTANZA DI REGOLAMENTO - TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI - DECORRENZA - CONOSCENZA DELLA SENTENZA NON COMUNICATA NE NOTIFICATA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386005-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - ISTANZA DI REGOLAMENTO - TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI - DECORRENZA - CONOSCENZA DELLA SENTENZA NON COMUNICATA NE NOTIFICATA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Al fine della decorrenza del termine perentorio di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di regolamento di Competenza, previsto dall'art 47 secondo comma cod proc civ, equipollente della comunicazione della sentenza, che ha pronunciato sulla Competenza, puo ritenersi esclusivamente la notificazione della sentenza medesima, e non anche, pertanto, la conoscenza che di essa le parti abbiano altrimenti acquisito. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto, con riguardo ad un provvedimento di separazione di cause riunite e di rimessione delle medesime davanti ad altro giudice, che non valesse a far decorrere il termine in questione ne la conoscenza di detto provvedimento tramite la partecipazione a successive udienze, davanti al giudice che lo aveva pronunciato, ne quella derivante dalla notificazione del ricorso per la prosecuzione delle cause separate). (V 2407/76, mass n 381189).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)