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Sez. 1, Sentenza n. 1003 del 14/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171697 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - GIUDIZI DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE - OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI PROVVEDERE A FAR TRADURRE L'IMPUTATO NELLE CARCERI DEL LUOGO DEL GIUDIZIO DOPO IL DEPOSITO DELL'ORDINANZA DI RINVIO O DELLA RICHIESTA DI CITAZIONE, O QUANDO SI TRATTA DI GIUDIZIO DI APPELLO, SUBITO DOPO LA CONVOCAZIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO - FINALITÀ - RITARDO DEL PUBBLICO MINISTERO NEL DISPORRE LA TRADUZIONE - PARTECIPAZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO ASSICURATA IN CONCRETO - NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171697-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - GIUDIZI DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE - OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI PROVVEDERE A FAR TRADURRE L'IMPUTATO NELLE CARCERI DEL LUOGO DEL GIUDIZIO DOPO IL DEPOSITO DELL'ORDINANZA DI RINVIO O DELLA RICHIESTA DI CITAZIONE, O QUANDO SI TRATTA DI GIUDIZIO DI APPELLO, SUBITO DOPO LA CONVOCAZIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO - FINALITÀ - RITARDO DEL PUBBLICO MINISTERO NEL DISPORRE LA TRADUZIONE - PARTECIPAZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO ASSICURATA IN CONCRETO - NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art. 48 della legge 10 aprile 1951 n. 287 che nei giudizi di Competenza della Corte di assise fa carico al pubblico ministero di provvedere a far tradurre l'imputato nelle Carceri del luogo del giudizio dopo il deposito in cancelleria della ordinanza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte d'assise di appello, ha la finalità esclusiva di assicurare l'intervento dell'imputato detenuto al dibattimento, senza che possa in essa ricomprendersi la sussidiaria facilitazione dei contatti del difensore con l'imputato che trova specifica e completa attuazione nel regime dei colloqui. Dallo eventuale ritardo del pubblico ministero non può dedursi una compromissione del diritto di difesa qualora la traduzione dello imputato abbia assicurato in concreto la partecipazione dello stesso al dibattimento. In tal caso non è ravvisabile alcuna delle ipotesi di nullità sancite dall'art. 185 n. 3 cod. proc. pen.. (Conf mass n 141442).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 10/04/1951 num. 287 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)