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Sez. 1, Sentenza n. 2636 del 26/10/1978 Ud. (dep. 16/03/1979) Rv. 141442 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - DIBATTIMENTO - PROCEDIMENTI DI ASSISE - OBBLIGO DI TRADUZIONE DELL'IMPUTATO DETENUTO NELLE CARCERI DEL LUOGO DI GIUDIZIO - FINALITA DELLA NORMA - GARANZIA DEL DIRITTO DI INTERVENTO E ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - TRASFERIMENTO NELLE CARCERI DEL LUOGO VICINIORE - NULLITA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO.*
Stato
decisa il 1978-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141442-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - DIBATTIMENTO - PROCEDIMENTI DI ASSISE - OBBLIGO DI TRADUZIONE DELL'IMPUTATO DETENUTO NELLE CARCERI DEL LUOGO DI GIUDIZIO - FINALITA DELLA NORMA - GARANZIA DEL DIRITTO DI INTERVENTO E ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - TRASFERIMENTO NELLE CARCERI DEL LUOGO VICINIORE - NULLITA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO.*

La regola, sancita dall'art 26 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo cui l'imputato detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui e convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, deve essere, prima del dibattimento e per tutta la sua durata, tradotto nelle Carceri del luogo del giudizio, e stabilita per consentire e facilitare la traduzione dell'imputato all'udienza, con la quale si garantisce il diritto di intervento e di assistenza dell'imputato. Quando, pero, la detenzione in un carcere viciniore, imposta da ragioni di sicurezza e processuali, non abbia in alcun modo ostacolato la partecipazione dell'imputato all'udienza ne la sua assistenza tecnica da parte del difensore, non puo sussistere alcuna nullita e, tanto meno, una nullita per violazione dei diritti di difesa. (la Cassazione ha ritenuto esatto il ragionamento del giudice di merito che aveva escluso la nullita ritenendo che dalla situazione di fatto fossero derivati "solo lievi fastidi del difensore che per conferire con l'imputato aveva dovuto recarsi in una citta vicina" e che, comunque, prima ed al termine di ogni udienza l'imputato era stato condotto, per qualche ora, nelle Carceri del luogo del giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 26, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)