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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Testo vigente

Art. 259

1. I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.

2. Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

3. Il prefetto puo' dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'art. 93.

Art. 260

1. Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila.83

2. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata.

Art. 261

1. Il Ministro per l'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva a carattere epidemico, puo' emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa.

2. Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Capo II. Delle misure d'igiene contro le mosche

Art. 263

1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorra, anche ordinanze speciali.

2. Il prefetto e' autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali.

3. Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:

  1. a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati e in altre collettivita';

  2. b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.

4. Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

Capo III. Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali

Art. 265

1. Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

2. Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

3. Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

4. Ai coltivatori diretti l'indennita' puo' essere corrisposta fino all'80 per cento.

5. L'importo delle indennita' e' per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

6. L'indennita' non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennita' viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione.

Art. 265-bis

1. Nessuno puo' importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanita', i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini e' riservata allo Stato che puo' demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanita'.

2. Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 500.000.

3. Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanita' ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro puo' revocare l'autorizzazione.

Capo IV. Delle misure speciali di profilassi e assistenza per alcune malattie dell'uomo

Sezione I. Della vaccinazione antivaiuolosa e della conservazione del vaccino

Art. 267

1. Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilita' del medico provinciale ed e' inviato gratuitamente ai podesta' e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura.

2. Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.

3. Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.

4. E' in facolta' della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione.

5. Tale integrazione puo' essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell'art. 92.

Sezione II. Disposizioni per combattere la tubercolosi

Art. 268

1. Spetta al Ministero dell'interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi.

2. E' sottoposto a vigilanza del Ministero dell'interno e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia.

3. Il Ministero dell'interno vigila sull'esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.

Art. 269

1. Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:

  1. 1° i consorzi provinciali antitubercolari, le provincie, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

  2. 2° l'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.

Art. 270

1. Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:

  1. a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;

  2. b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarita' o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

  3. e) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinche' siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

  4. d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;

  5. e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformita' delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.39

Art. 271

1. Il consorzio provinciale antitubercolare e' ente morale ed e' retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.

2. Quando l'istituzione di opere antitubercolari e' promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, da due o piu' consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, e' approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali di sanita' e le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.

Art. 272

1. La provincia e i comuni che la compongono, nonche' gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare.

2. Possono farne parte, su loro domanda, anche le congregazioni di carita', le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonche' le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attivita' nella provincia.

3. Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale.

4. Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.

Art. 273

1. Il consorzio provinciale antitubercolare e' amministrato da un Comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto fra i componenti del Consiglio provinciale di sanita', uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati.

2. I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

3. Il direttore del Consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.

Art. 274

1. Il Ministro per l'interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, puo' sciogliere il Comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.

Art. 275

1. Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non piu' tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio ad prefetto per l'approvazione.

2. Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno.

Art. 276

1. L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.

2. Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio e' disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.

3. Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio puo', con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo.

4. In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.

Art. 277

1. Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare e' costituito:

  1. a) del direttore del consorzio, cui puo' essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;

  2. b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;

  3. c) delle assistenti sanitarie visitatrici.

2. Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale, ove esiste, e' inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 278

1. Il personale del Consorzio e' nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio.

2. Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato i quaranta anni di eta'.

3. La nomina in ruolo e' fatta nella persona del vincitore del concorso.

4. Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.