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Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Testo vigente

Capo I. Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

Art. 2

1. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', e' concesso l'assegno suppletivo nella misura e con le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni.2

Art. 3

1. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennita' speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Art. 4

1. Nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione e' computata con la maggiorazione di un decimo ed e' riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.

Art. 5

1. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' integrativa di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Capo II. Modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 6

1. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, a modifica dell'articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso e' richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

2. Per i casi di morte a partire dal 1 gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' oppure del settantacinquesimo anno di eta' se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge.346a7

3. Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e su riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta abbia contrattato matrimonio prima del cinquantesimo anno di eta', per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie, risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico e' equiparato alla vedova.610

Art. 7

1. Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e, di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza i figli naturali i' riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione, sia anteriore alla data di cessazione dal servizio Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato di separazione, per sua colpa, e' corrisposto, ove sussista, lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza tra importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata, pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.513

2. Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, ne' il coniuge, ne' tigli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una eta' superiore ad anni 60 oppure - siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti.

Art. 8

1. La pensione di riversibilita' spetta agli aventi diritto ti norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1958.

2. Coloro che anteriormente al 1 gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.

3. Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Art. 9

1. La facolta' di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1958, n. 680 e dalle modifiche contenute nell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' ammessa anche nel riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di collocamento nella posizione di aspettativi avvenuta a prima del 1 gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge, il contributo minimo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale, riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

3. L'iscrizione facoltativa puo' essere retrodatata fino alla data predetta purche' il relativo contributo venga versato alla Cassa entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso contemplato dal comma precedente, l'iscritto facoltativamente, a domanda, e' ammesso a riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, usufruendo della riduzione ad un terzo del relativo contributo, il periodo, che in fatto non sia stato assistito da iscrizione, trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino alla data indicata dal precedente comma.

Art. 10

1. Le norme contenute nei primi cinque commi dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli Enti parastatali, agli Enti di diritto pubblico e agli Enti morali di iscrivere alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza le rispettive categorie di personali da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'Ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 11

1. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall'articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua:

  1. 1) per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale e' in ogni caso interamente soggetto a contributo;

  2. 2) per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianita' di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, e' in ogni caso interamente soggetta a contributo.