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Sez. 3, Sentenza n. 2555 del 15/07/1968 (Rv. 335006 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - NOZIONE- PRESTAZIONE PECUNIARIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335006-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - NOZIONE- PRESTAZIONE PECUNIARIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'impossibilita che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento e da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che puo evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non gia quando si tratta di una somma di danaro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)