Sez. 3, Sentenza n. 3844 del 17/06/1980 (Rv. 407691 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - NOZIONE - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONE AVENTE PER OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - NOZIONE - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONE AVENTE PER OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'impossibilita che, ai sensi dell'art 1256 cod civ, estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento e da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento; il che - alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit - puo evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non gia quando si tratta di una somma di denaro. (nella specie, si e escluso che il mancato pagamento di una somma dovuta per forniture di merci fosse giustificato dalla occupazione della fabbrica della societa debitrice da parte delle relative maestranze e dal conseguente blocco totale della vendita dei prodotti della stessa societa). (Conf 2555/68, mass n 335006).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)