Sez. 1, Sentenza n. 1977 del 04/09/1984 Cc. (dep. 21/09/1984) Rv. 165644 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
La chiamata in correità può anche da sola assurgere a valida fonte di prova, quando non sia contraddetta da circostanze estrinseche processualmente acquisite e soddisfi, attraverso il suo prudente esame critico, le esigenze logiche e psicologiche del giudizio di probabile colpevolezza dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)