diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6882 del 03/06/1986 Ud. (dep. 03/07/1986) Rv. 173302 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NOZIONE - VALUTAZIONE - ESTREMI - MANCATO ESAME DELL'EFFICACIA DELLA CHIAMATA IN SÈ - MANCATA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ESTRINSECHE CHE NE FACEVANO RAVVISARE LA NATURA DI PROVE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - ILLEGITTIMITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173302-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NOZIONE - VALUTAZIONE - ESTREMI - MANCATO ESAME DELL'EFFICACIA DELLA CHIAMATA IN SÈ - MANCATA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ESTRINSECHE CHE NE FACEVANO RAVVISARE LA NATURA DI PROVE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - ILLEGITTIMITÀ - FONDAMENTO.*

Un elemento indiziante non può essere posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità se non raccordato ad altri elementi probatori emersi nel processo - consegue che la chiamata di correo, che di per sè è un mero indizio e deve essere valutata con estrema prudenza dal giudice, in specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alle cause che l'hanno determinata, anche se ritrattata, può assumere valore di prova quando l'attendibilità sul suo contenuto intrinseco trovi conforto e riscontro in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che, ricollegandosi logicamente con lo stesso, ne avvalorino e confermino la veridicità. Ne consegue che allorché non risulta dagli Atti processuali che sia stata valutata l'efficacia della chiamata di correo in sè considerata e non sia stato neanche chiarito in base a quali elementi esterni (fatti certi o pacificamente acquisiti agli Atti ovvero altre proposizioni valutative tratte da dati certi emergenti dal processo) sia potuto attribuirsi alla predetta circostanza indiziante valore di prova del fatto che si intendeva dimostrare, la motivazione che su di essa si fonda è illegittima: infatti, la chiamata di correo per assurgere, a rango di "prova" deve essere suffragata da riscontri oggettivi ad essa estrinseci. (V mass n 121769; (V mass n 165644).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)