diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21477 del 15/09/2017 (Rv. 645407 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediari abilitati - Obblighi di verifica delle operazioni in valuta - Art. 20 d.P.R.n. 148 del 1988 - Ambito applicativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645407-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Gli intermediari abilitati all’esportazione di valuta verso paesi extracomunitari sono tenuti alla verifica della regolarità delle operazioni con l’estero, valutarie e in cambi, prevista dall’art. 20 del d.P.R. n. 148 del 1988 che, avendo finalità di identificazione degli obblighi di diligenza degli intermediari a garanzia della liceità delle operazioni e a scopo di prevenzione del riciclaggio, non è derogato dal d.m. del Ministero del commercio estero in data 27.4.1990 avente la diversa finalità di facilitazione valutaria.

Riferimenti normativi: DPR del 1988 num. 148 art. 20, DM Commercio estero 27/04/1990 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)