Sez. 1, Sentenza n. 2763 del 14/03/1998 (Rv. 513657 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Infrazioni valutarie - Infrazioni commesse in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981- Trasmissibilità agli eredi - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
Le sanzioni amministrative valutarie, anche se inerenti a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 (nonché del d.P.R. n. 454 del 1987 e n. 148 del 1988), non sono trasmissibili agli eredi del contravventore defunto, poiché il limite all'applicabilità del principio di intrasmissibilità delle obbligazioni relative al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie agli eredi è costituito unicamente (art. 7 legge 689 del 1981 citata) dalla esistenza di una diversa e specifica normativa, espressamente incompatibile con tale principio, normativa inesistente (e mai esistita) in materia valutaria, nella quale l'opposta "regula iuris" della trasmissibilità "iure haereditario" delle obbligazioni relative al pagamento delle pene pecuniarie era, di fatto, desunta esclusivamente dal richiamo alla norma di cui all'art. 3, comma secondo, della legge n. 4 del 1929 contenuto nel R.D.L. 5 dicembre 1938 (che si limitava a sancire il carattere civile dell'obbligazione di pagamento di dette sanzioni), e costituiva null'altro che l'applicazione di principi generali in tema di obbligazioni civili. Nè può legittimamente ritenersi normativa sopravvenuta ed incompatibile con il ricordato principio della intrasmissibilità agli eredi di tali sanzioni quella di cui agli artt. 32 d.P.R. 454 del 1987 e 44 d.P.R. 148 del 1988 (che, rispettivamente, collocano al 1 ottobre 1988 ed al I gennaio 1989 la data di entrata in vigore delle norme di cui ai titoli I, II e II del d.P.R. n. 545 e dell'intero DPR n. 148, comprensive del rinvio all'art. 7 della citata legge 689 del 1981), poiché il richiamo in esse contenuto all'art. 7 della legge 689 del 1981 deve ritenersi meramente confermativo, nel quadro della specifica regolamentazione dettata, in tema di illecito amministrativo valutario, stante la previgenza del detto art. 7 anche in tale materia, giusto disposto del successivo art. 12 legge 689 del 1981. Non può, infine, definirsi norma incompatibile con il principio anzidetto quella di cui all'art. 43, terzo comma, del già ricordato d.P.R. 148 del 1988 secondo la quale "le norme di cui al titolo secondo si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento... alle violazioni delle norme valutarie accertate prima del 7 dicembre 1987", poiché il richiamato titolo secondo del d.P.R. in parola non concerne disposizioni sostanziali regolanti l'illecito valutario, ma ha riguardo unicamente alle procedure di accertamento delle violazioni e di applicazione delle relative sanzioni, nonché ai rimedi giurisdizionali esperibili in relazioni ad esse.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 32 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 43 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)