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Sez. 6, Sentenza n. 10137 del 24/06/1998 Ud. (dep. 25/09/1998) Rv. 211568 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Collegio deliberante diverso nella sua composizione da quello innanzi al quale sono stati compiuti gli atti introduttivi del dibattimento - Violazione dell'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211568-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ

La nullità insanabile della sentenza che la norma dell'art. 525, secondo comma, cod.proc.pen. ricollega alla mancata partecipazione anche parziale dei giudici che l'hanno pronunciata all'istruttoria dibattimentale non si verifica qualora innanzi al medesimo collegio del tribunale si sia svolta l'intera istruttoria, anche se si tratti di collegio in composizione diversa da quella innanzi al quale si era svolta l'udienza fissata nel decreto di citazione a giudizio, senza che sia necessaria anche la rinnovazione della medesima citazione, previo rinvio del dibattimento, perché anche in tal caso risulta pienamente realizzata l'esigenza che la deliberazione della sentenza avvenga a opera dello stesso giudice che ha partecipato all'istruzione dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)