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Sez. 6, Sentenza n. 4916 del 03/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229507 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ | Mutamento del giudice dopo la verifica di regolare costituzione delle parti - Nullità prevista dal Comma secondo dell'art. 525 cod. proc. pen. - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229507-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ

La regola di immutabilità del giudice mira ad assicurare l'identità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello che ha presieduto alla raccolta della prova ed alla successiva discussione, non estendendosi alla precedente fase degli atti introduttivi del dibattimento, di talchè non sussiste la nullità prevista dal secondo comma dell'art. 525 cod. proc. pen. quando il giudice muti immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)