Sez. 3, Sentenza n. 6157 del 01/02/1973 Ud. (dep. 14/09/1973) Rv. 124907 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SENTENZE DI ASSOLUZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE - LIMITI - ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SENTENZE DI ASSOLUZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE - LIMITI - ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione della parte civile non puo rimettere in discussione le questioni attinenti allo status penale dell'imputato, ma e ammissibile, solo quando tenda ad investire e quindi a rimuovere le Disposizioni della sentenza di assoluzione che influenzano o comunque compromettono il diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Pertanto la parte civile e legittimata a ricorrere per Cassazione contro la sentenza di assoluzione perche il fatto non costituisce reato, posto che tale formula di assoluzione, anche se non preclude la riproposizione dell'Azione civile, la compromette tuttavia gravemente, impedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)