diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9246 del 12/12/2003 Ud. (dep. 01/03/2004) Rv. 228628 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRINCIPI GENERALI | Legittimazione dei genitori alla nomina del difensore di fiducia - Sussistenza - Procura speciale - Necessità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228628-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRINCIPI GENERALI

I genitori dell'imputato minorenne sono legittimati, anche in assenza di procura speciale, a nominargli un difensore di fiducia, in quanto non sono una parte autonoma, né sono portatori di un proprio interesse, ma, al contrario, agiscono a nome dell'imputato, lo rappresentano ed interpretano il suo interesse processuale (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto non necessaria la presenza della procura speciale per la nomina del difensore di fiducia, pur al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 96 comma terzo cod. proc. pen., trattandosi dell'espletamento di una attività direttamente collegata alla salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto e del generale principio del favor defensionis che ispira la disciplina codicistica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)