Sez. 4, Sentenza n. 7962 del 27/04/1999 Ud. (dep. 18/06/1999) Rv. 214593 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA | Nomina - Da parte di un prossimo congiunto - In favore di persone arrestate, fermate o in custodia cautelare - Latitante - Applicabilità - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA
La disposizione dell'art. 96 comma terzo cod. proc. pen. è suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante, secondo la "ratio" della norma la quale intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)