Sez. 1, Sentenza n. 3548 del 13/06/1985 (Rv. 441163 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - AFFITTO NON A COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - AFFITTO NON A COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità aggiuntiva, contemplata dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per il caso in cui l'espropriazione medesima attenga a terreno "coltivato" da fittavolo e "costretto ad abbandonarlo", si riferisce all'ipotesi dell'affittuario coltivatore diretto, e non è pertanto invocabile dall'affittuario privo di tale qualità. (V 2225/81, mass n 412955).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)