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Sez. 1, Sentenza n. 3548 del 13/06/1985 (Rv. 441163 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - AFFITTO NON A COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441163-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - AFFITTO NON A COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità aggiuntiva, contemplata dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per il caso in cui l'espropriazione medesima attenga a terreno "coltivato" da fittavolo e "costretto ad abbandonarlo", si riferisce all'ipotesi dell'affittuario coltivatore diretto, e non è pertanto invocabile dall'affittuario privo di tale qualità. (V 2225/81, mass n 412955).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)