Sez. 3, Sentenza n. 10692 del 27/10/1998 (Rv. 520136 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO | Trasporto marittimo - Ammanco della merce rispetto a quella caricata - Risarcimento del danno a carico del vettore - Condizioni.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO
In materia di trasporto marittimo, anche nel caso in cui allo sbarco della merce si registri un ammanco rispetto a quella asseritamente caricata, in tanto il vettore รจ tenuto a risarcire il danno, secondo i criteri di cui all'art. 1696 cod. civ., in quanto il ricevitore dimostri che in conseguenza della accertata perdita abbia subito un pregiudizio economico. Ne consegue che, qualora il ricevitore si sia obbligato per contratto, nei confronti del caricatore, a pagare soltanto la merce effettivamente giunta a destinazione, in caso di perdita od avaria non spetta al ricevitore alcun risarcimento, per l'inesistenza stessa del danno.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)