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Sez. 3, Sentenza n. 5793 del 28/10/1980 (Rv. 409619 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1696 COD CIV - RIFERIMENTO AL DANNO EMERGENTE - RISARCIBILITA DELL'ULTERIORE DANNO COSTITUITO DAL LUCRO CESSANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409619-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1696 COD CIV - RIFERIMENTO AL DANNO EMERGENTE - RISARCIBILITA DELL'ULTERIORE DANNO COSTITUITO DAL LUCRO CESSANTE - CONDIZIONI.*

La disposizione dell'art 1696 cod civ, secondo cui il danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco - con la conseguente esclusione (per tale tipo di danno) di ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile - ma non esclude la risarcibilita, secondo i principi generali di cui allo art 1223 cod civ, dell'eventuale ulteriore danno costituito dal lucro cessante, e cioe dal mancato guadagno che l'avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore. (Conf 4082/77, mass n 387764; (Conf 1589/70, mass n 347484; (contra 1466/78, mass n 390843; (contra 1513/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1696

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)