Sez. 5, Sentenza n. 8102 del 19/03/1982 Ud. (dep. 21/09/1982) Rv. 155138 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - AMMINISTRATORE DI FATTO - ASSOGGETTABILITÀ ALLA NORMATIVA FALLIMENTARE E SUA RESPONSABILITÀ PER FATTI DI BANCAROTTA.*
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - AMMINISTRATORE DI FATTO - ASSOGGETTABILITÀ ALLA NORMATIVA FALLIMENTARE E SUA RESPONSABILITÀ PER FATTI DI BANCAROTTA.*
L'amministratore di fatto risponde del reato di cui agli articoli 223 e 216 legge fallimentare non quale "extraneus" in concorso con gli organi legali della società, ma quale diretto destinatario delle norme, che indicano (fra gli altri soggetti) "gli amministratori" non con riferimento all'aspetto formale della qualifica, ma alle concrete funzioni inerenti alla qualifica medesima. (Conf mass n 144882).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)