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Sez. 5, Sentenza n. 8786 del 14/06/1983 Ud. (dep. 24/10/1983) Rv. 160828 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI DIRITTO - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - LIMITE: INDICAZIONE SULLE ATTIVITÀ GESTIONALI DEGLI AMMINISTRATORI DI FATTO.*
Stato
decisa il 1983-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160828-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI DIRITTO - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - LIMITE: INDICAZIONE SULLE ATTIVITÀ GESTIONALI DEGLI AMMINISTRATORI DI FATTO.*

L'amministratore di diritto, che abbia mantenuto l'incarico formale, non può limitarsi ad indicare la presunta esistenza di amministratori di fatto, per essere esonerato da responsabilità per violazioni obiettivamente accertate, se non fornisca pure indicazioni sulla concreta attività altrui di carattere gestionale (contratti, forniture, alienazioni, speculazioni sociali). (V mass n 155271; (V mass n 155138; (V mass n 152254; (V mass n 125484; (V mass n 103107).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)